Se siete viaggiatori abitudinari, vi sarà certamente capitato almeno una volta un volo in ritardo rispetto all’orario di partenza previsto. Non tutti sanno che in queste situazioni è previsto un rimborso sul biglietto aereo, che rientra tra i diritti del passeggero, addirittura tutelato specificamente da una direttiva dell’Unione Europea per quanto riguarda il traffico aereo continentale, e analoghe tutele sono possibili anche in ambito internazionale, come vedremo. Proseguite la lettura per conoscere in dettaglio come ottenere un rimborso sui voli in ritardo.
Oltre che il trasporto mediante mezzi alternativi, il rimborso del biglietto aereo è previsto in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o overbooking, ma lo si può ottenere anche in caso che il volo abbia un ritardo superiore alle 3 ore, dopo una lunga battaglia in sede comunitaria. La compensazione prevista oscilla tra i 250 e i 600 euro a seconda della lunghezza della tratta. Ecco le tariffe previste:
Voli all’interno dell’UE
- Fino a 1500 chilometri, 250 euro
- Oltre i 1500 chilometri, 400 euro
Voli dall’UE a un Paese extra-UE
- Fino a 1500 chilometri, 250 euro
- Da 1500 a 3500 chilometri, 400 euro
- Oltre i 3500 chilometri, 600 euro
La compagnia aerea può offrire un volo simile alternativo a quello prenotato: in quel caso la compensazione viene ridotta del 50 per cento.
Come ottenere il rimborso
Come in tutti i casi di rimborsi nel settore trasporti bisogna compilare un apposito modulo, quello previsto dalla UE sui diritti dei passeggeri aerei, da inviare alla compagnia aerea e da conservare in copia, insieme alla fotocopia della carta d’imbarco e del documento di riconoscimento. In caso di mancata risposta o di disaccordo, si può spedire apposito reclamo all’organismo nazionale competente del Paese dell’Unione in cui è avvenuto il ritardo, mentre se il problema si è verificato in un aeroporto di partenza al di fuori dell’UE, ma viaggiando con una compagnia europea, si può inviare il reclamo all’organismo nazionale competente della nazione europea verso il quale si era diretti: sul web potete facilmente trovare indirizzi e contatti di tali organi competenti.
Il disaccordo talora può nascere al richiamo di ‘cause straordinarie’ da parte della compagnia aerea, le cui circostanze da dimostrare sono però tutte a carico della compagnia stessa: per cui non bisogna arrendersi davanti ad un possibile diniego iniziale, ed insistere nella legittimità della richiesta di rimborso fino agli organi giurisdizionali competenti.