L’estate sta finendo, e per molti è il momento di chiudere i conti con le proprie vacanze. Che non sempre sono andate come speravamo: disagi, pacchetti poco veritieri, valigie smarrite, tour operator poco seri. Per tutti i turisti scontenti, l’UE ha previsto diverse tipologie di conciliazione (ADR) che evitano di rivolgersi al tribunale.
In effetti impelagarsi in una causa giudiziaria per ottenere un rimborso può dimostrarsi controproducente: tempi lunghi e costi esorbitanti potrebbero scoraggiare i più. Per questo motivo, a tutela dei consumatori, fin dal 1998 sono state istituite delle vie alternative di conciliazione tra le parti, denominate stragiudiziali proprio perché evitano il ricorso al tribunale.
Sono le cosiddette ADR (Alternative Dispute Resolution), più rapide e molto meno costose (in alcuni casi gratuite). Un modo per far sentire la propria voce senza rimetterci un capitale. Le principali forme di ADR in uso in Italia sono l’arbitrato e il conciliatore.
L’arbitrato, come indica il termine stesso, consiste nella nomina di un arbitro cui le due parti in causa decidono di affidare la disamina del caso e la decisione finale, al posto del giudice ordinario. L’arbitro può essere uno solo ma anche un gruppo di più soggetti terzi indicati. Di solito sono tre, due scelti dalle parti in causa e uno indicato da un organo super partes (spesso il Presidente di Tribunale).
La decisione finale viene denominata Lodo. La scelta di affidarsi all’arbitrato spesso viene inserita a priori nel contratto dalle due parti in causa, attraverso un’apposita clausola che rimette ad esso la risoluzione di eventuali controversie. In Italia la costituzione delle Camere Arbitrali è prerogativa delle Camere di Commercio, ma ci si può anche rivolgere ad associazioni non regolamentate come l’A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) o l’A.N.P.A.R. (Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione).
Un’alternativa pratica ed economica all’arbitrato è il conciliatore, altro mezzo non contenzioso di risoluzione delle controversie. Il conciliatore è un soggetto terzo che ha la funzione propria del mediatore, in quanto cerca di portare le due parti ad un accordo soddisfacente per entrambi. Oltre a ricevere le proposte di accordo dalle due parti, può anche formularne una propria, da prendere come base per un atto definitivo, in quanto il conciliatore non non assume alcuna decisione né emette alcun provvedimento dotato di autonoma efficacia giuridica.
In Italia è molto diffusa la conciliazione paritetica: le associazioni dei consumatori in questo caso mettono a disposizione una persona super partes che nel giro di pochi mesi risolve la disputa con l’azienda, facendo da intermediario per l’utente. Il tutto in maniera assolutamente gratuita per il consumatore. Nel caso di dispute “a distanza” (ad esempio tra due diversi Paesi UE) c’è poi la possibilità di effettuare la conciliazione online.
Il conciliatore elettronico, un esperto nominato dalla Camera di Commercio, farà da intermediatore utilizzando chat, videoconferenze e quanto la tecnologia mette a disposizione per mettere in connessione le due parti in causa. In Italia al momento esistono ancora pochi siti che offrono questa opportunità: i più conosciuti sono RisolviOnline e Concilianet.
Foto da GenBug