La dichiarazione dei redditi è il documento formale attraverso cui i contribuenti rendono noto al Fisco il reddito percepito (dalle fonti più disparate) nel corso dell’anno di imposta precedente. I moduli più importanti cui fare riferimento per questo tipo di adempimento sono il modello 730 e il modello Unico. Si tratta di modelli che si rivolgono a platee di contribuenti differenti, ma che hanno lo stesso scopo: indicare all’Agenzia delle Entrate il proprio reddito. Il reddito è la discriminante principale per capire quale dei due documenti si debba compilare, ed è anche il fattore che stabilisce quali soggetti sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi. Non tutti, infatti, sono tenuti a presentarla.
Chiariamo subito che non essere obbligati a compilare e presentare la dichiarazione dei redditi non significa affatto essere esenti dal versamento delle imposte. Semplicemente, data la natura dei guadagni e del reddito, non è necessario certificarli al Fisco, che di regola adempie le verifiche in maniera differente (ad esempio attraverso i sostituti di imposta o la ritenuta alla fonte). Non ci resta che chiarire un dubbio, allora: tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, ad eccezione delle categorie soggette ad esenzione per requisiti di reddito. Non è tenuto alla presentazione chi possiede le seguenti tipologie di reddito:
i) Reddito da lavoro dipendente o pensione;
ii) Reddito da collaborazione con un unico datore di lavoro con ritenuta di imposta;
iii) Redditi percepiti da più datori di lavoro e certificati da più CUD, ma il cui conguaglio in busta paga sia stato effettuato dall’ultimo datore di lavoro;
iv) Reddito complessivo non superiore a 8mila euro derivante da abitazione principale e relative pertinenze + lavoro dipendente;
v) Reddito complessivo non superiore a 7.750 euro derivante da abitazione principale e relative pertinenze + pensione (contribuenti di età superiore a 75 anni);
vi) Reddito complessivo non superiore a 4.800 euro derivante da abitazione principale e relative pertinenze + attività non esercitate abitualmente o da lavoratori autonomi o pensione per i quali non è prevista la detrazione rapportata la periodo di percepimento;
vii) Reddito derivante dal solo possesso della propria abitazione principale e/o fabbricati, purchè inferiore a 500 euro;
viii) Redditi esenti da imposta come le pensioni di invalidità permanente, le pensioni di guerra o gli assegni per borse di studio;
ix) Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio titoli, BOT, CCT, interessi su C/C);
x) Reddito derivante da assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito, a patto che il totale sia uguale o inferiore a 7.500 euro (precisiamo che dal computo è escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli).