La nota dell’avv. Giovanni Palmieri, difensore dell’imputato in relazione all’articolo pubblicato sulla nostra testata il 15.4.2023.
Egr. Direttore,
con la presente mi vedo costretto a scriverLe, nella mia qualità di difensore dell’imputato, essendo stato messo a conoscenza dell’articolo pubblicato in data 15.4.2023 sulla sua testata dal titolo “Stuprato e picchiato in carcere dal compagno di cella, il racconto terribile“.

Lei sa bene quanto sia delicato il tema dei rapporti tra processo penale e mezzi di informazione e quanto sia necessario tutelare i diritti della persona imputata, fino a quando non vi sia una sentenza definitiva che lo ritenga colpevole o estraneo ai fatti di cui viene accusato.
Si aggiunga altresì che, in determinati casi, come quello in questione, ove vengono contestati fatti e reati contro la persona di una certa gravità, in via di accertamento e sui quali una esatta ricostruzione anche in termini probatori potrà esservi solo all’esito dell’istruttoria dibattimentale e a conclusione del processo, la tutela dei diritti dell’imputato imporrebbe altresì il rispetto del diritto alla privacy dello stesso.
Devo constatare che nell’articolo pubblicato il 15.4.2023 sulla sua testata, successivamente alla prima udienza dibattimentale, senza alcun consenso dell’imputato e senza alcun consenso della difesa da me rappresentata, da un lato non è stato rispettato il diritto alla privacy dell’imputato e dall’altro è stato redatto un articolo con molte imprecisioni rispetto a quanto emerso in udienza.
Ciò non rende onore al diritto di informazione, oltre a violare i diritti dell’imputato che viene in tal modo gettato in pasto alla pubblica opinione, mettendone a rischio anche la sua serena permanenza presso la struttura detentiva ove è recluso per altri fatti (non per conflitti a fuoco ed omicidio, come erroneamente riportato nel vostro articolo) e per cause diverse da quella in oggetto, sulla quale la sua testata ha ritenuto di volersi soffermare.
Nell’articolo in questione, in primo luogo, sono stati usati due pesi e due misure tra la persona offesa parte civile (della quale giustamente si è ritenuto di omettere il nome, usando il nome di fantasia Mario) e l’imputato, per il quale invece non si è ritenuto di agire e regolarsi allo stesso modo, sbattendone in prima pagina il cognome.
In secondo luogo, il racconto pubblicato incentrato tutto sulla deposizione della parte civile, di cui si è ritenuto di riportare diversi passaggi (che pure andrebbero contestualizzati alla luce dell’attività d’udienza, del controesame della difesa, delle contestazioni effettuate, delle dichiarazioni diverse rese in udienza rispetto a quelle denunciate all’epoca), riporta una serie di imprecisioni e di circostanze che non rendono onore alla verità e all’informazione e che ledono i diritti dell’imputato e le prerogative del Tribunale, essendo l’Autorità Giudicante l’organo tenuto a vagliare le dichiarazioni rese in udienza, a valutare le prove e le circostanze emerse, spesso dubbie, che in alcuni passaggi dell’articolo pubblicato vengono date per certe.
Nell’articolo non sono riportati esattamente, rispetto a quanto emerso in udienza, alcuni passaggi.
Tra questi: la circostanza che la parte civile non aveva denunciato subito per paura che se gli altri detenuti lo avessero saputo l’avrebbero uccisa; la circostanza relativa alla sottrazione di cose personali dall’armadietto di cella da parte dell’imputato; la circostanza di una presunta aggressione con pugnale da parte dell’imputato. Sebbene sia noto che i detenuti in carcere non possono detenere armi per cui, allo stato, tale circostanza non emerge dagli atti del processo, e sarà tutta da provare nel corso del processo.
Tutte circostanze, queste ultime, tra le altre, sulle quali in base a quanto sinora emerso, solo all’esito dell’istruttoria dibattimentale sarà possibile stabilire se l’accadimento configuri una violenza o un litigio con aggressione tra detenuti, ed arrivare ad una ricostruzione dei fatti sulla quale spetterà all’Autorità competente pronunciarsi.
Qualsiasi altra ricostruzione esterna alle aule di Tribunale non può che danneggiare i diritti delle parti, ivi compresa la parte civile costituita, quelli dell’imputato, quelli dell’amministrazione della giustizia.
In considerazione di quanto rappresentato, augurandomi che la vostra testata voglia rendersi promotore di un approccio alla cronaca giudiziaria che tuteli sempre i diritti, a rettifica dell’articolo pubblicato dalla vostra testata in data 15.4.2023, si chiede l’integrale pubblicazione di tale testo.