Fermo amministrativo auto 2017: cosa fare, prescrizione e tutto ciò che c’è da sapere

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Il fermo amministrativo dell’auto, presente ancora oggi nel 2017, è un procedimento che è stato inventato nel lontano 1973. Se, per vostra fortuna, non sapete di cosa si tratta, ve lo diciamo noi: il fermo amministrativo di un bene mobile avviene quando un contribuente non ha versato delle somme dovute nei confronti di un ente e, quest’ultimo, decide di rivalersi sul debitore bloccando per l’appunto il bene. Agenzia delle Entrate, Comuni, Regioni, Inps e chi più ne ha più ne metta: sono molti gli enti che praticano questa spiacevole operazione. Dopo i 60 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale, vengono segnati i beni in possesso del debitore e, su decisione autonoma dell’ente, può avvenire o meno il fermo amministrativo. E tenete presente che molto spesso il valore dell’autovettura è di molto superiore alle cifre dovute, ma dal punto di vista del processo non fa alcuna differenza.

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La procedura di svolgimento del fermo amministrativo

Ad essere incaricato della riscossione dei crediti, in particolare quelli notificati con cartella esattoriale, è Equitalia. Una precisa procedura dev’essere rispettata in ogni caso ed, in primo luogo, prima che abbia inizio dev’esserci stata una cartella esattoriale notificata. Successivamente abbiamo a disposizione, come già accennato, 60 giorni di tempi per il pagamento, altrimenti scatta la procedura che adesso stiamo descrivendo.
Il tutto comincia con l’iscrizione al Pra del fermo amministrativo, a patto che il debitore sia stato informato dell’avviamento della procedura tramite un apposito preavviso. Per cifre tutto sommato “piccole”, parliamo di quelle sotto ai 2.000 euro, può anche arrivarci il cosiddetto sollecito di pagamento: se dopo due solleciti inviati a distanza di due mesi il debitore persiste nella sua morosità, scatta a quel punto il fermo amministrativo. Se non è stata rispettata questa pratica il fermo è illegittimo.

Per un fermo deve innanzitutto un debito maggiore di 50 euro, ma a seconda delle fasce di debito ci sono diverse procedure:
– Debito tra 50 e 500 euro: viene emessa la cartella esattoriale, successivamente è inviato un sollecito di pagamento, a cui segue il preavviso di fermo. Massimo un veicolo.
– Debito tra 500 e 2000 euro: nessun sollecito di pagamento, solo il preavviso di fermo amministrativo. Solo un veicolo può essere sottoposto al fermo.
– Debito tra 2000 e 10000 euro: procedura simile a debiti tra 500 e 2000 euro, con la differenza che possono essere soggetti a fermo fino a 10 veicoli.

E pensate che prima del 2014 Equitalia aveva anche la possibilità di ipoteche sulla casa per debiti inferiori a 120.000 euro, pratica che ora è stata impedita (per fortuna). Se, invece, il debitore non ha immobili intestati, la pratica è quella di sottoporre a fermo amministrativo tutti i veicoli in suo possesso.

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Cosa comporta il fermo amministrativo dell’auto?

La domanda è legittima: ma cosa succede se la mia auto è stata sottoposta a fermo amministrativo? Il fermo amministrativo comporta l’impossibilità di circolare, ma anche l’impossibilità di radiare il veicolo dal Pra, sia essa per demolizione o esportazione. Ed occhio a non fare i furbi: se venite fermati e state guidando un veicolo sottoposto a fermo, scatta una multa compresa tra 714 euro e 2.859 euro, oltre alla confisca del mezzo. E fate molta attenzione in caso di veicoli usati, perché questi divieti restano attivi anche in caso di passaggio di proprietà. La vendita è comunque consentita, ma bisogna essere a conoscenza di eventuali fermi sul veicolo, perché comunque Equitalia potrebbe decidere di vendere il veicolo. Se l’acquirente accerta la presenza di un fermo, logicamente, può chiedere l’annullamento della vendita o pretendere per la riduzione del prezzo. Con una semplice visura vi sarà possibile scoprire tutta la verità.

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Com’è il preavviso

Abbiamo già detto che prima del fermo amministrativo vero e proprio dobbiamo ricevedere un apposito preavviso. Questo preavviso deve contenere in primo luogo la natura del debito, il numero della cartella esattoriale, la prova della notifica della cartella stessa, l’importo dovuto e l’anno a cui fa riferimento. Anche in caso di ricezione del fermo, non allarmatevi immediatamente: avete ancora 20 giorni di tempo per saldare il debito, altrimenti diventerà poi effettivo il fermo amministrativo. Una volta ricevuto il preavviso, purtroppo, il pagamento del debito lievita, perché si aggiungono anche i costi dovuti agli interessi di mora ed alle spese sostenute per l’iscrizione a ruolo. Il ricevimento di un preavviso è essenziale per la validità stessa del fermo, visto che, in assenza, può essere impugnato.

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Auto invalidi, aziendale o cointestata

Vi consigliamo di fare molta attenzione anche nel caso di veicoli intestate a persone invalide possono essere sottoposte a fermo amministrativo. L’unica eccezione si ha nel caso in cui si possa provare che il mezzo è l’unico a disposizione della persona diversamente abile e che, lo stesso, sia strumentale allo svolgimento della propria professione, quindi necessario per l’attività lavorativa. Molta attenzione va prestata anche in caso di veicoli co-intestati, perché possono iscriversi comunque. E il co-intestatario cosa può fare? Niente più che sollecitare il pagamento all’altro intestatario o saldare egli stesso la cifra dovuta.

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Bollo e pagamento rateale

Per quanto riguarda la tassa di possesso, il bollo, non può essere pagata su un mezzo sottoposto a fermo amministrativo: in tal caso non sarete esenti dal pagamento, perchè comunque corrono i termini per il ritardo nel pagamento. Parlando di assicurazione, non ci sono vincoli in merito, ma non avrete copertura in caso di incidente perché il mezzo non potrebbe circolare.

Si può effettuare il pagamento a rate del debito, con un massimo di 120 rate, numero che però varia a seconda dell’importo. Se avviene un mancato pagamento fino a 8 rate, perderete questo privilegio concesso.

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Ricorso

Per far ricorso ci si deve rivolgere al giudice competente in merito alla natura dei debiti. Questo significa che il giudice tributario è di competenza per quanto riguarda debiti relativi a tasse, imposte, tributi vari, mentre sarà sufficiente un giudice ordinario nel caso di multe non pagate. Molta giurisprudenza si occupa della questione della natura dell’atto, a cui consegue la diatriba sull’organo competente per i ricorsi nonche’ sulle procedure di opposizione fruibili. A tutto ciò sembra aver messo la parola “fine” una recente sentenza di Cassazione (2053/2006), confermata dal Consiglio di Stato (decisione n.421/2006), che ha fissato come organo competente per i ricorsi riguardanti la leicità del provvedimento il Giudice Ordinario. Per quanto riguarda le questioni di merito, invece, rimane competente il Giudice di Pace.

Riportiamo alcuni riferimenti delle sentenze più autorevoli riguardanti alcune tra le motivazioni di ricorso più diffuse:
– – La mancanza, o comunque l’inadeguatezza, del decreto attuativo rende illegittimo il provvedimento: in questo senso e’ stata pronunciata la sentenza n.392/2004 del Tar della Puglia.
– Lo stesso concetto e’ ripreso in un’altra sentenza del Tar del Lazio (n. 3402/2004) confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n.3259 del 13/7/04. Tale sentenza aggiunge anche che è sospendibile il provvedimento con il quale è stato disposto il fermo amministrativo, qualora vi sia sproporzione tra l’importo dovuto ed il danno derivante al ricorrente dall’esecuzione del fermo amministrativo impugnato.

In seguito a questa pronuncia del Consiglio di Stato, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n.92/2004) e l’Inps hanno deciso di astenersi dal disporre nuovi fermi in attesa del pronunciamento dell’Avvocatura generale dello Stato.
Riferendosi alla legge 248/2005 (articolo 3 comma 41), in seguito, la stessa Agenzia ha emanato un’ulteriore risoluzione con la quale ha annullato la precedente (n.2/2006) ridando il via ai provvedimenti e sostenendo -in pratica- che la legge ha colmato il vuoto normativo. Ciò non vuol necessariamente dire che un’opposizione in tal senso non sia più possibile, ma essa diventa indubbiamente più difficile.

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La cancellazione del fermo amministrativo

Come procedere alla cancellazione del fermo amministrativo una volta pagate le somme dovute e notificate con la cartella esattoriale? Entro 20 giorni Equitalia comunicherà l’avvenuto pagamento alla direzione regionale delle Entrate, mentre serviranno altri 20 giorni perchè venga emesso il provvedimento di revoca del fermo amministrativo, successivamente inviato al contribuente. A questo punto bisogna recarsi al Pra per la cancellazione del fermo amministrativo, operazione che richiede:
– il provvedimento di revoca in originale (rilasciato dal concessionario della riscossione dopo aver saldato il debito per il quale il fermo è stato iscritto) contenente i dati del veicolo, del debitore e l’importo del credito di cui si chiede la cancellazione;
– il certificato di proprietà, o il foglio complementare;
– il modello NP-3, in alternativa al certificato di proprietà per effettuare la richiesta
Andranno pagati, poi, 20,92 euro al Pra per l’iscrizione del fermo amministrativo, mentre non si paga più la cancellazione; 29,24 euro nel caso si faccia la nota di richiesta sul retro del certificato di proprietà, oppure, 43,86 euro se si usa il modello Np-3.
Cancellato il fermo amministrativo, verrà rilasciato un nuovo certificato di proprietà.

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Legge 248/2005

La Legge 248/2005 riguarda “misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, e si occupa del fermo amministrativo all’articolo 3, stabilendo:
– soppressione dal 1/10/2006 del sistema di affidamento in concessione (quindi delle concessionarie) del servizio nazionale di riscossione ed attribuzione dello stesso direttamente all’Agenzia delle entrate, che le svolgerà tramite la società “Riscossione S.p.A”;
– comma 41: interpretazione dell’art.86 dpr 602/73 nel senso che, fino all’emanazione del decreto attuativo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni contenute nel DM 503/98. Ciò, praticamente, “rimette in gioco” il vecchio decreto attuativo, contribuendo ad aumentare la notevole confusione normativa in materia (anche considerando che, secondo alcune interpretazioni, le disposizioni di questo comma entrerebbero in vigore il 1/10/06 e quindi, fino ad allora, gli atti di fermo resterebbero illegittimi).

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