Quante volte abbiamo l’impressione che una compagnia aerea si stia comportando male nei confronti dei viaggiatori? Quante volte ci sembra di essere presi in giro dai costi nascosti e dai termini del contratto durante l’acquisto dei biglietti aerei? Se la risposta è “tante”, sappiate che non siete gli unici perché sono decine le compagnie che attuano quelle che, in gergo giuridico, sono definite clausole vessatorie, ovvero comportamenti poco corretti e trasparenti.
Nel diritto italiano esiste anche un testo apposito per questo tipo di comportamenti, il cosiddetto Codice del Consumo, raccolta di norme che fanno ordine nelle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori e che aiutano le associazioni dei consumatori in caso di ricorso contro le inadempienze di compagnie poco corrette. Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo, ha spiegato al Corriere.it che “la casistica di queste clausole, nascoste tra le pieghe dei contratti di trasporto stipulati da ogni cliente all’atto dell’acquisto di un biglietto aereo, è infinita“.
Attraverso queste clausole vessatorie analizzate da Altroconsumo è possibile stilare una sorta di lista nera delle compagnie che “vessano” i clienti e dei comportamenti più scorretti rilevati.
Prezzo del biglietto: secondo Altroconsumo sarebbero almeno tre le compagnie aeree (Air France, British e Alitalia) a non permettere la piena conoscenza del prezzo reale del biglietto al momento della prenotazione. Ad esempio Air France, all’articolo 4 comma 2 delle condizioni di trasporto precisa come le “tasse e i diritti aeroportuali possano essere istituiti o aumentati da un governo, da altre autorità o dal gestore di un aeroporto anche successivamente alla data di prenotazione del biglietto”.
Date e orari della prenotazione: gli orari costituiscono elemento fondamentale del contratto, stando al Codice del Consumo, e devono essere sempre precisi. Airone e Lufthansa non sempre sarebbero d’accordo con questa affermazione, tanto che Airone nell’articolo 21 del suo contratto di trasporto ammette che “le ore indicate negli orari non impegnano il Vettore e non costituiscono elemento essenziale di questo contratto”.
Rimborso biglietto: chi ha viaggiato sa bene quanto sia difficile ottenere il rimborso di un volo, soprattutto in merito alle tasse o imposte in caso di mancato utilizzo del biglietto parzialmente o non completamente rimborsabile. Eppure questo è un diritto inalienabile, nonostante compagnie come Lufthansa scrivano nei loro regolamenti (articolo 3.1.3) “alcuni biglietti emessi a tariffe scontate possono essere non rimborsabili”. Il rimborso delle tasse dovrebbe avvenire senza aggravi di spesa, anche se la Ryanair, ad esempio, prevede l’esatto contrario.
Mancata partenza: in caso non si riesca a partire per non imputabili al viaggiatore, il contratto dovrebbe essere rescisso e il passeggero dovrebbe avere comunque diritto al rimborso. Facendo degli esempi, però, si nota come Klm non tenga conto di tale avvertenza nel caso in cui il volo venga annullato per cause di forza maggiore, così come EasyJet che all’art. 6.4 dichiara espressamente come la compagnia “consideri a sua discrezione se effettuare un accredito, un rimborso o se modificare la sua prenotazione”.
Voli cancellati: il Codice del Consumo prescrive che il passeggero non può vedersi cancellare le prenotazioni per i voli in prosecuzione o ritorno, anche nel caso in cui non usufruisca della prima parte del volo. Meridiana e AirItaly, stando alle rilevazioni di Altroconsumo, non sembrano sulla stella linea d’onda, così come Ryanair, che prevede che sia il foro irlandese l’unico deputato depositario del giudizio finale, mentre il Codice prescrive che “il consumatore ha diritto di scegliere quale foro per le controversie quello della sua residenza”.
Assistenza e bagagli: chiudiamo questa triste disamina con i problemi relativi ad assistenza ed eventuali danni ai bagagli. Easyjet all’articolo 16.6 del suo contratto di trasporto esclude a priori ogni addebito, mentre Airone per le assistenze a soggetti a mobilità ridotta o affetti da disabilità “si riserva il diritto di modificare le procedure di trasporto senza preavviso”.