La scappatella sta diventando lo sport preferito dagli italiani, forse anche più del calcio. Il tradimento può però costare caro, almeno a chi è sposato, perché una recente sentenza della Corte di Cassazione che chi ha una relazione extra-coniugale e viene scoperto è soggetto non solo ai tradizionali addebiti, ma anche ai danni legati all’atto del tradimento. Vi sembra una sentenza giusta? Ora un uomo non può neanche cercare conforto nella propria amante?
C’è poco da scherzare davanti alla decisione della Cassazione, che ha accolto il ricorso di una moglie tradita stabilendo che “il desiderio di libertà e felicità cercato all’esterno della coppia comporta la disgregazione della famiglia” ed è quindi passibile di danni. Viene così ribaltata la sentenza iniziale della Corte d’Appello di Ancona, che pur additando il marito come causa del fallimento del matrimonio, aveva però escluso ogni risarcimento dei danni perché il tradimento non sarebbe una condotta antigiuridica.
Ogni richiesta di danni contrastava quindi “con il diritto del coniuge di perseguire le proprie scelte personali, soprattutto in conseguenza della legge che ha eliminato il carattere illecito dell’adulterio”. Il buon fedifrago aveva segnato un punto a suo favore, non fosse che la donna ha deciso di ricorrere all’ultimo grado di giudizio, la Cassazione appunto. La quale, come detto, lungi dal considerare solo disdicevole la condotta del traditore, ha pensato bene di considerarla anche come danno economico. Quindi passibile di risarcimento.
La motivazione evidenzia comunque le ombre di questo giudizio così pesante, e con il quale, sia ben chiaro, non siamo d’accordo (e non perché la parte lesa è donna): “La violazione dei diritti fondamentale della persona costituzionalmente garantiti, incidendo sui beni essenziali della vita, dà luogo a risarcimento di danni non patrimoniali. E’ vero che una parte della dottrina ha definito il nuovo orientamento giurisprudenziale illiberale perché punirebbe ulteriormente il coniuge (magari già sanzionato con l’addebito) con la creazione di diritti assolutamente inesistenti, non essendovi alcuna violazione del principio del neminem laedere”.
Il nuovo orientamento, preso in considerazione dalla Cassazione nel suo giudizio, punisce dunque “un comportamento che, incidendo sui beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto con conseguente risarcimento”. Voi siete d’accordo con i danni in caso di corna?