Condomini, come cambiano le regole per gli inquilini

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In un periodo di novità in tutti i settori della vita sociale, ecco arrivare anche la riforma del condominio, destinata a cambiare in maniera profonda il ruolo dell’amministratore e in generale le regole di convivenza tra condomini. Il testo di riforma del condominio è stato approvato proprio in questi giorni dalla Camera dei Deputati, nel segno della “trasparenza e responsabilità”. In attesa di capire se durante il percorso in aula verranno proposti emendamenti al testo, vediamo cosa prevedono le principali novità dei 32 articoli della riforma.

Siete spaventati all’idea di dover partecipare all’ennesima riunione con gli altri inquilini in perfetto stile Fantozzi? Bene, allora è meglio che iniziate a comprendere cosa cambiarà nelle regole del condominio.

1. Viene ridefinito il concetto di parti comuni, che include ora le facciate, i parcheggi, i sottotetti, gli impianti di condizionamento, quelli per la ricezione tv, via radio o via cavo.

2. Vengono specificati i limiti di applicabilità delle norme condominiali, che si ritengono estese a tutti gli effetti anche ai complessi immobiliari composti da unità unifamiliari (condominio “orizzontale”) e ai supercondomini.

3. Vengono estesi i poteri nelle mani dei condomini in caso di modifiche illecite alle destinazioni di uso, con la possibilità anche per il singolo condomino di diffidare l’esecutore della condotta e chiedere la convocazione di un’assemblea, che riunisca tutti i singoli condomini.

4. Vengono ridefinite le regole per il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento, consentito solo dopo un anno di disservizio e imputabile al condominio. In ogni caso il condomino in questione dovrà partecipare alle spese previste per la manutenzione straordinaria dell’impianto, conservazione e messa a norma.

5. Anche le norme su scale e ascensori subiscono una revisione: tali servizi devono essere mantenuti e sostituiti dai proprietari servite dagli stessi, e la spesa relativa verrà ripartita tra i condomini, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

6. Il cuore del testo di riforma riguarda competenze e responsabilità dell’amministratore di condominio:
– l’amministratore sarà tenuto a presentare ai condomini, all’atto della nomina, una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato i cui oneri sono posti a carico dei condomini.
– l’amministratore sarà inoltre tenuto ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari.
– sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, deve esser sempre affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.
– l’amministratore dovrà aprire un conto corrente specifico per gestire le somme del condominio, accessibile da ciascun condomino per visione ed estratto spese.
– alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso.
– la revoca dell’amministratore potrà avvenire per gravi motivi (omissioni, irregolarità nei conti, inerzia nello svolgimento dei propri compiti), e potrà essere deliberata in ogni momento dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.

Infine, altre novità importanti riguardano gli animali domestici, che non potranno essere vietati dalle norme di regolamento del condominio; le assemblee, che non potranno essere indette nei giorni di festa religiosa; il sito Internet, con la possibilità di aprire un sito specifico del condominio per rendere reperibili i documenti sulla gestione dello stabile; l’audit interno, con la possibilità di nominare un consiglio di condominio per fini consultivi e di controllo contabile.