Quando chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento all’ex moglie

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Alcuni casi di cronaca hanno riportato in primo piano il problema dell’assegno di mantenimento alla coniuge in caso di separazione. In particolare, la discussione verte sulla possibilità (e l’ammissibilità giuridica) di una revoca dell’assegno di determinate situazioni. Un tema molto caldo, reso ancora più urgente dal comportamento di alcune ex mogli, che approfittano dell’assegno anche quando non ne avrebbero bisogno (si veda il caso della moglie malata di shopping). Dall’altro lato troviamo ex mariti che fanno i salti mortali per far quadrare i conti. L’assegno è un diritto della parte debole, certo, ma cerchiamo di capire se e quando è possibile chiederne la revoca.

Iniziamo con il dare una definizione precisa di assegno di mantenimento: si tratta di una forma di contribuzione economica da applicarsi in caso di separazione tra coniugi, quando sussistano determinati requisiti. Consta nel versamento di un assegno a cadenza fissa (quasi sempre mensile) o nell’adempimenti di spese particolari (come il canone di affitto, ad esempio). Ovviamente il senso è di tutelare la parte più debole (a livello economico) della coppia dopo la separazione. La decisione sull’assegno di mantenimento al coniuge, che non va confuso con quello per il mantenimento dei figli, viene assunta dal giudice o raggiunta con un accordo tra le parti. Pur essendo un obbligo costante, non è detto che non possa cambiare nel tempo.

In questa occasione ci occupiamo in maniera specifica della revoca dell’assegno di mantenimento. Quando è possibile chiederla? Il caso più ovvio riguarda il miglioramento delle condizioni patrimoniali della ex moglie (coniuge creditore), oppure al contrario un peggioramento delle condizioni del coniuge debitore. Dalla riduzione si può passare alla revoca quando il coniuge che riceve l’assegno è impegnato in una nuova relazione familiare stabile, che incida positivamente anche sulla sua situazione economica. Ma c’è anche il caso di una sentenza della Corte d’Appello di Bologna (08.04.2013), che ha confermato la revoca del diritto all’assegno di mantenimento stabilito in favore dell’ex moglie, dal momento che quest’ultima aveva intrapreso uno stabile rapporto di convivenza. La sentenza riteneva la revoca possibile indipendentemente dalla dimostrazione del miglioramento delle condizioni economiche della ex moglie.

Quindi una nuova relazione della parte creditrice, certificata da una lunga durata temporale, può portare alla revoca dell’assegno di mantenimento. Non basta però che sussista una semplice convivenza occasionale ma, agli occhi della legge chiamata a giudicare, è necessario che la relazione sia stabile e continua, con tutti gli effetti di una famiglia legata dal matrimonio. Inoltre l’azione dovrà essere proattiva, nel senso che la revisione dell’assegno non sarà automatica ma avverrà solo previa richiesta del coniuge debitore, data la necessità di verificare (attravero azione giudiziale) le nuove condizioni con lo scopo di modificare delle condizioni di separazione.