Scadenze fiscali luglio 2012: le date da ricordare

scadenze fiscali luglio 2012

Le tasse non si fermano neanche con l’arrivo dell’estate. Eccoci qui dunque pronti a scoprire quali sono gli appuntamenti più importanti da ricordare per il mese di luglio 2012 dal punto di vista fiscale. Ecco le scadenze fiscali da ricordare. Specifichiamo che per le persone fisiche e i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi andranno effettuati entro il 9 luglio senza maggiorazione oppure dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Scadenze 2 luglio 2012:
1) Per le persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei redditi, presentazione, in formato cartaceo presso gli uffici postali, della dichiarazione dei redditi Unico PF 2012 e della scelta per la destinazione dell’otto per mille e del cinque per mille.
2) Per i soggetti Iva che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute.
3) Per le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della cedolare secca, versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/06/2012 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/06/2012.
4) Per le persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei redditi, ultimo giorno per il ravvedimento, ovvero la regolarizzazione dei versamenti di imposte (e dell’Ici) relative all’anno 2011 non effettuati o effettuati in misura insufficiente.

Scadenze 9 luglio 2012:
1) Per i soggetti passivi Irpef, versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per l’anno d’imposta 2011 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, senza alcuna maggiorazione.
2) Per le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all’estero, versamento in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detunute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2011 e di primo acconto per l’anno 2012 senza alcuna maggiorazione.
3) Locatori che abbiano esercitato l’opzione per il regime della cedolare secca, versamento in unica soluzione o come prima rata, della cedolare secca, a titolo di saldo per l’anno 2011 e di primo acconto per l’anno 2012 senza alcuna maggiorazione.
4) Persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2012 e che si avvalgono del regime agevolato dei contribuenti minimi, versamento in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di saldo per il 2011, senza alcuna maggiorazione.
5) Persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, versamento in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2011 e di primo acconto per l’anno 2012 senza alcuna maggiorazione.

Scadenze 16 luglio 2012:
1) Per i sostituti di imposta:
i) versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
ii) versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente;
iii) versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente;
iv) versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente;
v) per i condomini in qualità di sostituti d’imposta, versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa;
vi) versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
vii) versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente;
viii) versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente;
ix) versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente;
2) Per i contribuenti IVA mensili, liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente.

Scadenze 18 giugno 2012:
1) Per i contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 18 giugno 2012 (ravvedimento).

Scadenze 25 luglio 2012:
1) Per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile o trimestrale, presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri.

Scadenze 31 luglio 2012:
1) Per le persone fisiche non titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Unico) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio:
i) versamento della 2° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,23%;
ii) versamento della 2° rata del contributo di solidarietà dovuto per l’anno d’imposta 2011 risultante dalla dichiarazione dei redditi annual, con applicazione degli interessi mella misura dello 0,23%;
iii) versamento della 2° rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta a titolo di saldo per l’anno 2011 e di primo acconto per l’anno 2012, risultante dalla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,23%;
iv) versamento della 2° rata dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2011, con applicazione degli interessi mella misura dello 0,23%

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Pubblicato da Mario Bello il 29/06/2012 in: Fisco e Tasse, Soldi e Carriera

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