La giungla delle esenzioni per i farmaci va verso un riordino che fa perdere il principio secondo il quale per ottenere l’esenzione occorre che la denominazione del medicinale sia espressamente indicata. In particolare le nuove disposizioni prevedono che per i farmaci galenici basta una fattura del farmacista.
I prodotti galenici sono quelli quelli preparati direttamente dal farmacista. Lo sgravio in questo caso richiede la fattura di quest’ultimo nella quale sia indicata la dicitura della tipologia di prodotto, l’attestazione dell’avvenuta sintesi in farmacia e il numero di confezioni acquistate. Il regolamento ha preso piede per rendere operative le nuove normative sulla privacy.
La specificazione della tipologia di prodotto assoggettabile all’esenzione sarà indicata dal farmacista con la formula generica di “farmaco” o “medicinale”, scomparendo del tutto l’indicazione della patologia e l’impiego del farmaco. In generale, quindi, per non sbagliare sull’acquisto di farmaci galenici occorre accertarsi che il farmacista specifichi in fattura la dicitura farmaco o medicinale, attesti che si tratti di prodotti galenici, inserisca la quantità e soprattutto inserisca il codice fiscale del richiedente.
Foto da daquellamanera
2010-01-31 14:44:15 - maurilio fina
Tag: farmaci
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